Tra i punti interrogativi e i dilemmi che turbano coloro che esercitano la professione forense ce n’è uno alquanto ricorrente nella prassi: fino a che punto deve spingersi il mio dovere di correttezza verso l’avvocato della controparte? E’ giusto essere onesti e leali con chi non mostra di meritarlo?
Il cosiddetto “dovere di colleganza” è uno dei principi fondanti della deontologia forense, vale a dire del complesso di regole etiche e di comportamento cui deve uniformarsi l’avvocato, anche per il prestigio della professione, sotto pena di sanzioni disciplinari. Tale principio impone di portare rispetto per il professionista che patrocina la controparte, evitando di denigrarlo o di sottoporlo ad altri attacchi personali.
Il vecchio articolo 22 del codice di deontologia forense, in vigore fino al gennaio 2006, imponeva all’avvocato un generico e piuttosto indeterminato dovere di lealtà e correttezza nei confronti del collega di parte avversa.
La nuova formulazione del principio, all’articolo 38 del suddetto codice, prevede e impone più specifiche norme di comportamento:
- L’avvocato non deve promuovere un giudizio nei confronti di un collega, per fatti relativi all’esercizio della professione, prima di avergli inviato un atto scritto ed averlo, quindi, messo nelle condizioni di contestare preventivamente l’addebito, di elaborare le proprie difese e di condurre una trattativa per evitare il giudizio e risolvere bonariamente la controversia;
- L’avvocato non deve registrare conversazioni telefoniche con colleghi. Le conversazioni tra presenti possono essere registrate solo col consenso di tutti;
- L’avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi. Le conversazioni tra colleghi, in quanto molto importanti per coltivare il terreno di un possibile accordo tra le parti, sono ritenuti un’area franca e protetta nella quale i professionisti debbono avere la possibilità di esprimersi con libertà, senza timore che le parole pronunciate possano essere usate contro di loro.
Chi viola queste norme di comportamento è soggetto a sanzioni disciplinari come la censura.
In verità, il dovere di colleganza è molto importante ai fini di un sereno esercizio della professione e di una equa amministrazione della giustizia.
Una causa tra Tizio e Caio non è opportuno che si trasformi in un duello all’ultimo sangue tra i loro avvocati, magari per rivalità o incomprensioni personali tra loro. Perché mai aggiungere inutili tensioni, laddove viceversa occorrono saggezza ed equilibrio per ricondurre la controversia nell’alveo del dialogo e della reciproca comprensione?
Tra colleghi avvocati si usa darsi reciprocamente del “tu”. Questa consuetudine, a tratti ipocrita e corporativista, suscita sgomento nei clienti che vi intravedono accordi segreti tra professionisti ai loro danni.
Questo sospetto, nella stragrande maggioranza dei casi ingiusto, non rende onore alla dignità professionale dell’avvocato. Quale avvocato, dotato di un minimo di buon senso e di serietà, rischierebbe di infangare il proprio onore professionale vendendosi alla controparte per pochi soldi?
Il dovere di colleganza ha dei limiti che non vanno travalicati.
L’amicizia o la simpatia personale nei confronti del collega di controparte non possono giustificare in nessun caso la rinuncia a muovere, riguardo al suo operato, le contestazioni necessarie per un esito positivo della causa: la fedeltà al mandato ricevuto e all’esercizio degli interessi del cliente rimangono il primo e più importante imperativo categorico per l’avvocato; il dovere di colleganza cede sempre il passo davanti all’obbligo di difesa del cliente.
Sono molto inopportuni anche gli sfoghi di corridoio con i colleghi di controparte circa il comportamento dei propri clienti.
Non è il pettegolezzo bensì la rinuncia al mandato lo strumento opportuno e rispettoso del decoro professionale per chiudere i rapporti con i clienti indifendibili, arroganti o disonesti.
