Al ristorante
Il ristorante “Fama e fame” era specializzato nelle grigliate di carne e dal lunedì al venerdì si svuotava verso le quattordici e trenta. Se ne andavano tutti, alla fine della pausa pranzo.
Tutti tranne due. Sempre loro. Sempre presenti fino alla chiusura della serranda, anche se non si erano mai rivolti la parola.
Quel pomeriggio, una lama di luce penetrava oltre lo spesso tendaggio, illuminando il volto appuntito di un signore di circa sessanta anni, in giacca blu, camicia bianca e cravatta rossa, che sedeva al tavolo d’angolo e che indugiava nel locale ormai deserto, accettando dalla proprietaria l’omaggio di una crostata di albicocca. «L’ho fatta io. Così mi dice se le piace».
Quell’elegante signore, dall’aspetto distinto, aprì un giornale alla pagina della cronaca politica.
Al tavolo accanto al suo, un altro cliente, dall’aspetto professionale e completamente calvo, si era trattenuto come d’abitudine oltre l’orario canonico. Vestiva anche lui con eleganza, dimostrava la stessa età del signore col giornale e consultava il suo cellulare, mentre il cameriere liberava la tovaglia azzurra dalle briciole.
L’uomo calvo sollevò lo sguardo e lanciò un’occhiata indagatrice in direzione del signore col giornale. «Le interessa il referendum sulla giustizia? Sta leggendo un articolo proprio su questo, o mi sbaglio?».
L’altro ebbe un fremito di sorpresa e richiuse il quotidiano, appoggiandolo su una sedia libera. «Certamente. Ogni buon cittadino dovrebbe interessarsene».
L’uomo calvo non celò una certa perplessità. «Lei crede che esista il manuale del buon cittadino? E crede davvero che un buon cittadino sia tenuto ad interessarsi di politica e di giustizia sempre e comunque?».
«Naturalmente. Partecipare alla vita democratica del paese è un preciso dovere civico. Non le pare?».
L’uomo calvo scosse la testa. «Mi permetta di dissentire, con tutta la cortesia e il rispetto possibili. Votare al referendum è un diritto, non un dovere. Si ricordi che questo è un referendum confermativo di una riforma costituzionale già varata. Ciò significa che per la consultazione non è previsto un quorum, cioè
un limite legale minimo di partecipanti. L’esito del referendum sarà dunque valido a prescindere dal numero dei votanti. In questo caso votare è solo una facoltà e si è liberi di stare a casa. Non trova giusto che vada a votare solo chi è informato sull’oggetto del quesito referendario? Io credo che per deliberare
occorra conoscere la materia sulla quale ci si deve pronunciare. Tra un mese andrà a votare una massa di gente, senza sapere perché. Voteranno a favore del governo o dell’opposizione. La disinformazione sul merito del quesito è pressoché totale».
L’uomo col giornale sollevò il mento. «Io sono informato, le assicuro. Sono un uomo di legge. Se vuole posso informare anche lei».
L’uomo calvo sobbalzò sulla sedia. «Oh, un uomo di legge. Per caso è un giudice?».
«No. Sono un avvocato penalista».
«Meglio così. I giudici sono una casta chiusa, tutta tesa alla conservazione di un potere illimitato. Se vinceranno i sì non potranno più dettare legge come prima».
«Questa volta sono io che le chiedo il permesso di dissentire. Ho conosciuto molti giudici preparati e onesti. Ottime persone. Alcuni mi fanno l’onore di essere miei amici. Siamo cresciuti insieme, all’università, condividendo gli stessi ideali di giustizia. Non dobbiamo fare di ogni erba un fascio, mi creda».
«Ci mancherebbe, io parlo in generale…comunque guarda che coincidenza…anche io sono un avvocato, ma civilista. Devo però ammettere che si trovano più delinquenti in un’assemblea di condominio che non nelle patrie galere».
L’uomo col giornale si mostrò divertito dalla battuta e allungò la sua mano.
«Piacere. Mi chiamo Luca Bitossi».
«Carlo Bellomo, piacere mio. Possiamo darci del tu, visto che siamo colleghi?». «Ma certo. È parecchio tempo che ci salutiamo senza avere l’occasione di presentarci».
«Giusto. Che strana la vita. Non siamo mai andati oltre il buon giorno e buon appetito. Felice occasione, allora. Che cosa bevi?».
«Quello che bevi tu».
L’avvocato Bellomo schioccò due dita e un cameriere stretto nella sua divisa di servizio, color granata, corse da lui. «Tiziano, due amari della casa, per favore».
«Subito». Ed il ragazzo sparì, oltre il bancone del buffet.
«L’amaro della casa è buonissimo. Lo fanno in un convento di monaci. È un miscuglio di erbe. Ha un potere medicinale». Detto questo, l’avvocato Bellomo invitò il collega a prendere posto al suo fianco, poi gli rivolse uno sguardo curioso. «Immagino che tu voterai sì al referendum, soprattutto per quanto riguarda la separazione della carriere».
L’avvocato Bitossi si lasciò sfuggire un sorriso timido. «Immagini male, perché voterò no!».
«Davvero?».
«Davvero».
«Ma è incredibile. Ogni avvocato dovrebbe votare sì».
«Ogni avvocato dovrebbe votare secondo la sua testa, dico io».
«Ma questa è una riforma liberale, che pone un freno alle intromissioni della magistratura nella sfera politica e nella vita dei cittadini».
«Credo sia vero il contrario. Questa riforma rischia di essere il primo passo verso la sottomissione del potere giudiziario a quello legislativo e esecutivo».
Furono serviti gli amari, ma l’avvocato Bellomo non sembrò interessarsene.
«Non mi aspettavo questa risposta da un avvocato penalista. Non sei stufo di dover combattere in aula contro due avversari, la pubblica accusa e il giudice, che sono colleghi e si spalleggiano l’un l’altro? Non vivi anche tu, come tanti altri che ho sentito, la frustrante esperienza di dover sottostare alle sentenze di
un giudice che, invece di essere imparziale, risulta sempre allineato sulle posizioni del pubblico ministero con cui condivide tutta quanta la carriera? Il pubblico ministero chiede la condanna e il giudice esegue e provvede in conformità. Ammettilo: quante volte ti è accaduto? O meglio…c’è stata una sola volta in cui è successo il contrario? C’è stata una sola volta in cui il giudice non la pensasse come la pubblica accusa? Ricordo la delusione del mio collega di studio, bravo penalista, il giorno che il suo cliente è stato condannato a quattro anni per bancarotta, senza lo straccio di una prova. E sai chi era il giudice? Una donna che fino a pochi mesi prima aveva fatto il pubblico ministero altrove, divertendosi a chiedere il massimo della pena per ogni imputato!».
L’avvocato Bitossi si appoggiò allo schienale della sedia, preparandosi ad un lungo confronto. «Posso garantirti che in molti casi è accaduto che il giudice emettesse una sentenza non in linea con le richieste del pubblico ministero. Tanti miei clienti sono stati assolti, benché l’accusa ne avesse chiesto la
condanna. Quando un magistrato decide di fare il giudice, anche dopo avere ricoperto per molti anni il ruolo di pubblico ministero, impara a ragionare da giudice, vale a dire da terzo imparziale chiamato ad applicare solo la legge, senza condizionamenti. Affermare il contrario significa non credere alla giustizia e alle sue istituzioni. Ma se smettiamo di credere alla giustizia rischiamo di spingere le persone a farsi giustizia da sé».
«Non lo credo affatto. Se tu fai il pubblico ministero per una vita e poi ti metti a scrivere le sentenze rischi di essere condizionato dalle tue precedenti esperienze, dai tuoi insuccessi, dalle tue amarezze. Il pubblico ministero sperimenta ogni giorno la frustrazione di non riuscire ad ottenere le prove necessarie per incriminare delinquenti che rischiano di sfuggire alla rete della giustizia. Perché? Perché i testimoni sono reticenti, o falsi, o manipolati. Perché chi viene arrestato, pur costituendo un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, viene subito rimesso in libertà o ai domiciliari, magari in una villa con mega parco. Immagina un Tizio qualsiasi che ha provato per anni questo senso di impotenza e che alla fine, scegliendo di fare il giudice, si trova a detenere il potere di giudicare gli imputati dietro alla sbarra: colpevole o innocente? Non credi che possa sfogare la sua rabbia con sentenze da giustiziere della notte piuttosto che da giudice equilibrato e saggio? Io credo di sì. Stiamo parlando di uomini in carne ed ossa, non di figure mitologiche. Il giudice faccia il giudice, oggi domani e per sempre, e il pubblico ministero
faccia il pubblico ministero. E le due carriere siano separate da un muro invalicabile. Accusa e difesa si confrontino come vere controparti, su base di assoluta parità».
L’avvocato Bitossi bevve un sorso del suo amaro e sembrò gradirlo. «Capisco quanto dici, ma non lo condivido. Il pubblico ministero ha sempre operato alla ricerca della verità oggettiva, nel rispetto della sua qualifica di organo dello stato. Ha sempre cercato anche le prove a discarico dell’imputato. Se vince il sì il PM si trasformerà in una specie di superpoliziotto accanito nella propria posizione accusatoria. Credo, inoltre, che tu non rifletta sulle conseguenze dell’approvazione della riforma nel suo complesso. Il rischio di una vittoria del sì fa tremare i polsi. Attualmente pubblici ministeri e giudici devono rispondere del loro operato, sotto il profilo disciplinare, a un organo indipendente e sovrano, il consiglio superiore della magistratura. Quest’organo garantisce l’autogoverno della magistratura tutta intera e ne assicura l’indipendenza dal potere politico, dalla maggioranza parlamentare, dal governo stesso. Se vincerà il sì giudici e pubblici ministeri saranno giudicati da un’alta corte di disciplina che dovrà designare un collegio giudicante per ogni caso. Ebbene, in quel collegio giudicante quanti membri saranno magistrati? Nessuno lo sa. La legge dice solo che “i magistrati saranno rappresentati”. Questo significa che il governo potrà decidere di aumentare la presenza dei politici. Ti immagini che disastro se il potere politico prevalesse su quello giudiziario? Avremmo l’impunità per i magistrati compiacenti e la persecuzione degli altri, come nei regimi dittatoriali. Roba da repubblica delle banane».
Bellomo batté una mano sulla spalla del collega. «Belle parole. Ma non sono d’accordo. Dobbiamo porre fine allo strapotere dei magistrati. Quei signori fanno il bello e il cattivo tempo e si giudicano da soli, assolvendosi immancabilmente. Ricordi il caso Tortora? Ebbene, nessuno dei pubblici ministeri che condussero quell’indagine è stato colpito da sanzioni disciplinari. Ti pare giusto? Preferisco avere fiducia in chi ci governa. Almeno abbiamo in mano il potere del voto. Senza questa fiducia, crollano i fondamenti stessi della nostra democrazia».
«Molto bene. Allora perché non avere fiducia anche nell’indipendenza dei pubblici ministeri dalla magistratura giudicante? Dobbiamo credere in tutte le istituzioni e non solo in quelle governative».
Bellomo si accese una sigaretta, dopo essersi guardato attorno con circospezione, temendo che qualcuno gli ordinasse di spegnerla. «Sei un illuso, caro collega. La magistratura già oggi è politicizzata. Pensa alla questione dei migranti: il governo si impegna a rendere effettivo un serio programma di espulsione degli extracomunitari irregolari e arrivano le sentenze che mettono i bastoni tra le ruote, revocando i fermi e le espulsioni. Perché il tal paese non è sicuro e per un sacco di altre ragioni. Ti pare giusto? Giudici che fanno politica? Mai più!».
«Non voglio crederci. Continuo a pensare e a sperare che le sentenze dei giudici obbediscano all’esigenza di applicare le leggi e non al boicottaggio dell’attività di governo. E poi accusare la magistratura di politicizzazione non costituisce forse il primo fatale passo verso la sua sottomissione al potere politico?».
«Niente affatto. Parlare di magistratura politicizzata significa preservare il voto degli italiani da interferenze di poteri estranei al consenso popolare».
«Attenzione a citare troppo spesso la parola popolo! C’è il rischio che qualcuno decida di cavalcare l’onda, impossessandosi di tutti i poteri dello stato. Se ci guardiamo attorno, se osserviamo l’attuale assetto geopolitico, ci rendiamo conto che quello che ci circonda è un mondo fatto di dittature, formali o di fatto, più che di democrazie».
Bellomo sollevò il suo bicchiere di amaro. «Credo che nessuno di noi due cambierà idea. Tu seguirai la tua coscienza e io la mia. Cosa ci resta da fare? Brindiamo alla giustizia, a cui senz’altro crediamo entrambi! Su una cosa sarai d’accordo con me: giudici e politici onesti sono più importanti di una legge ben scritta!».
«Sono d’accordo con te!».
I bicchieri tintinnarono nella carezza del brindisi.
L’unico cameriere rimasto in servizio comparve in sala con aria affranta.
«Stiamo chiudendo, mi dispiace molto».
Una volta in strada, dopo avere pagato il conto, i due legali si avviarono verso i rispettivi studi.
Percorsero un tratto di strada fianco a fianco.
Continuarono a dibattere, mentre il sole illuminava le facciate e i tetti degli eleganti edifici a margine della strada.
«Bellomo, prima c’era un solo consiglio superiore della magistratura. Ora potrebbero essercene due: uno per i pubblici ministeri e uno per i giudici. Non ti pare un bello spreco di denaro pubblico?».
«Le spese per la giustizia non sono mai uno spreco, caro collega. Le spese per gli armamenti, quelle sì che gridano vendetta».
«Certo. Ma non è meglio investire risorse per far funzionare di più procure e tribunali?».
«Bitossi, tu temi le dittature. Anche io. Io temo la dittatura dei magistrati più di ogni altra».
«Hai letto attentamente la riforma? I rappresentanti dei magistrati al CSM saranno scelti con un sorteggio puro. I componenti laici saranno sorteggiati su liste predefinite dal parlamento. Non ci vedi l’intenzione di far prevalere la politica sulla giustizia?».
«Io ci vedo un modo, più che legittimo, di arginare gli abusi della magistratura».
Le altre parole si persero nell’aria frizzante di febbraio.
Referendum Costituzionale sulla Riforma della Giustizia
Di che tipo di referendum si tratta?
È un referendum confermativo costituzionale: si vota “SÌ” o “NO” per approvare o respingere
una legge di modifica della Costituzione già approvata dal Parlamento ma che non ha raggiunto la
maggioranza qualificata richiesta (2/3).
Non c’è quorum: prevale la maggioranza dei voti validi espressi, qualunque sia l’affluenza.
L’indizione è prevista dall’art. 138 della Costituzione (procedura di revisione costituzionale).
Il testo del quesito in scheda
“Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, comma 10, 102, comma 1, 104, 105, 106, comma 3, 107, comma 1 e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nel n. 253 della Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’?”
Questo significa che non si vota su singoli quesiti separati, ma su tutto il testo unico della legge
costituzionale.
Quali articoli della Costituzione vengono modificati
La legge costituzionale oggetto del referendum modifica (parzialmente o totalmente) i seguenti
articoli della carta costituzionale:
| Articolo | Modifica principale |
|---|---|
| Art. 87 | Comma 10 (ruoli del Presidente della Repubblica) |
| Art. 102 | Primo comma (magistratura come ordine autonomo con due carriere) |
| Art. 104 | Separazione delle carriere e nuova organizzazione |
| Art. 105 | Ruolo, competenze e organi di autogoverno |
| Art. 106 | Terzo comma (competenza e organizzazione della giurisdizione) |
| Art. 107 | Primo comma (autogoverno della magistratura) |
| Art. 110 | Disciplina generale della magistratura |
Quali novità introduce la riforma?
Le modifiche costituzionali principali sono, in breve, le seguenti.
A. Separazione delle carriere
La magistratura è formalmente divisa in due carriere distinte:
- Magistrati giudicanti (giudici)
- Magistrati requirenti (pubblici ministeri)
B. Due Consigli Superiori della Magistratura
In luogo dell’attuale CSM unico, la riforma istituisce:
- Un CSM per la magistratura giudicante
- Un CSM per la magistratura requirente
Entrambi sono organi di autogoverno per la carriera di ciascuna funzione.
C. Selezione dei membri dei due CSM per sorteggio
I componenti dei due CSM (sia togati che laici) non vengono più eletti nel modo tradizionale, ma
in parte sorteggiati:
- Togati (magistrati): sorteggio tra i magistrati della corrispondente carriera;
- Laici (avvocati e professori): sorteggio da elenchi predisposti dal Parlamento.
Questo è uno degli aspetti più discussi della riforma.
D. Alta Corte Disciplinare
Viene istituita un’Alta Corte disciplinare con competenze specifiche per questioni relative alla
responsabilità dei magistrati. Tale funzione è stata sino ad oggi esercitata dal CSM.
E. Modifica di altre regole costituzionali
Adattamenti formali relativi alla funzione del Presidente della Repubblica nell’ambito della nuova
struttura della magistratura.
Cosa comporta il Sì e cosa il No?
Se vince il Sì
- La legge costituzionale entra in vigore.
- Si attuano le nuove regole su separazione delle carriere, CSM binario, nomina dei membri dei due CSM per sorteggio, istituzione dell’Alta Corte disciplinare.
Se vince il No
- La riforma NON entra in vigore.
- Rimane l’attuale assetto costituzionale della magistratura e degli organi di autogoverno.
Alcuni punti controversi (dibattito pubblico)
Separazione delle carriere
Chi sostiene il SÌ afferma che la riforma garantirebbe una neutralità e terzietà del giudice, assicurando che accusa e difesa possano confrontarsi su un piano di assoluta parità.
Chi sostiene il NO ritiene che la riforma possa indebolire l’indipendenza dei magistrati trasformando il PM in un superpoliziotto non più tenuto all’obbligo di verità ma accanito nella propria funzione accusatoria.
Sorteggio VS Elezione
Il sorteggio quale metodo di designazione dei membri dei due CSM mira a ridurre il peso delle correnti in seno alla magistratura e delle logiche di potere interne; i critici lo considerano potenzialmente arbitrario o rischioso.
Perché, si sostiene, adottare il sorteggio integrale per la selezione dei membri togati e, a proposito della designazione dei membri laici, operare il sorteggio su liste predisposte dal parlamento? Ciò significa forse riconoscere un primato alla sfera politica?
Inoltre il meccanismo del sorteggio priverebbe i magistrati della possibilità di scegliere i propri rappresentanti e di conseguenza renderebbe impraticabile l’attività associazionistica, marginalizzando il ruolo dell’Anm e delle sue correnti.
Autogoverno e disciplina
Struttura generale
Prima della riforma:
- Magistratura definita come ordine autonomo e indipendente
- Carriera unica tra giudici e pubblici ministeri (con possibilità di passaggio di funzione)
- Un solo organo di autogoverno: Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)
- Il CSM esercita anche la funzione disciplinare.
Dopo la riforma (vittoria del Sì)
- Magistratura costituzionalmente distinta in:
- Magistratura giudicante
- Magistratura requirente
- Due CSM distinti
- Introduzione della Alta Corte disciplinare autonoma
- Nuovo sistema di selezione dei membri dei due CSM con sorteggio.
Art. 87 comma 10
Prima della riforma:
Il Presidente della Repubblica presiede il CSM.
Dopo la riforma (vittoria del Sì)
Il Presidente della Repubblica presiede i due nuovi CSM (con disciplina coordinata).
Art. 102
Prima della riforma:
“La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull’ordinamento giudiziario.”
Nessuna distinzione costituzionale tra giudici e PM.
Dopo la riforma (vittoria del Sì)
- Viene esplicitata la distinzione tra:
- Magistrati giudicanti
- Magistrati requirenti
- La separazione delle carriere diventa principio costituzionale.
Effetto: la distinzione non è più solo ordinamentale, ma strutturale.
Art. 104
Prima della riforma
- “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente.”
- Esiste un solo CSM.
- Il Presidente della Repubblica lo presiede.
- Membri:
- 2/3 membri togati eletti dai magistrati
- 1/3 membri laici eletti dal Parlamento
Dopo la riforma (vittoria del Sì)
- La magistratura resta autonoma, ma si istituiscono due CSM distinti:
- CSM magistratura giudicante
- CSM magistratura requirente
- Il Presidente della Repubblica mantiene un ruolo di vertice (con adattamenti tecnici).
- I membri dei due CSM non sono più eletti:
- togati → sorteggio
- laici → sorteggio da elenchi parlamentari
Effetto: si supera il modello elettivo puro.
Art. 105
Prima della riforma
Il CSM provvede a:
- Assunzioni
- Assegnazioni
- Trasferimenti
- Promozioni
- Provvedimenti disciplinari
Dopo la riforma (vittoria del Sì)
Le funzioni vengono distribuite tra:
- I due CSM (per le rispettive carriere) per assegnazioni, trasferimenti e promozioni
- Nuova Alta Corte disciplinare per la responsabilità disciplinare
Effetto: il potere disciplinare non appartiene più al CSM, per timore che la magistratura finisca per
autoassolversi.
Art. 106 comma 3
Prima della riforma
Regola l’accesso in magistratura e nomine straordinarie.
Dopo la riforma (vittoria del Sì)
Adeguamento tecnico alla distinzione tra:
- Accesso magistratura giudicante
- Accesso magistratura requirente
Effetto: carriere separate sin dall’esordio.
Art. 107 comma 1
Prima della riforma
I magistrati sono inamovibili.
Dopo la riforma (vittoria del Sì)
L’inamovibilità resta, ma è riferita alle rispettive carriere separate.
Effetto: rafforzamento formale della distinzione funzionale.
Art. 110
Prima della riforma
Il Ministro della Giustizia ha competenze su organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia.
Dopo la riforma (vittoria del Sì)
Adeguamenti tecnici per coordinare il nuovo assetto duale della magistratura.
Non cambia il principio, cambia l’architettura.
La novità più rilevante: l’Alta Corte Disciplinare
Prima della riforma
Le sanzioni disciplinari ai magistrati sono inflitte (o non inflitte) dal CSM.
Dopo la riforma (vittoria del Sì)
Nasce un organo separato:
- Competenza esclusiva sulla responsabilità disciplinare
- Composizione mista
- Funzione autonoma rispetto ai CSM
Obiettivo dichiarato: maggiore terzietà.
Critica principale: possibile frammentazione dell’autogoverno e timore d’ingerenze politiche.
Tabella sintetica
| Tema | Prima | Dopo |
|---|---|---|
| Carriera di PM e giudici | Unica | Separata |
| Accesso | Concorso unico | Accessi distinti |
| CSM | Unico | Due CSM |
| Sistema di designazione dei membri | Elezione | Sorteggio + Sorteggio su liste parlamentari |
| Funzione disciplinare | Interna al CSM | Alta corte autonoma |
| Indipendenza | Garantita unitariamente | Garantita separatamente |
Conseguenze sul Principio di Obbligatorietà dell’Azione Penale
Il principio è previsto dall’art. 112 della Costituzione della Repubblica Italiana che recita:
“Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.”
Prima della riforma
- PM appartiene all’ordine giudiziario
- Indipendenza garantita dall’autogoverno unitario
- L’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale è coerente con la struttura unitaria.
Dopo la riforma (vittoria del Sì)
Il principio NON viene modificato e resta formalmente identico, ma cambia il contesto sistemico.
Con carriere separate:
- Il PM è strutturalmente distinto dal giudice
- Si rafforza la sua identità di parte pubblica.
Si pone il seguente quesito giuridico:
L’obbligatorietà regge meglio o peggio in un sistema separato?
Possibili effetti secondo i sostenitori del Sì.
La separazione non incide sul principio:
- L’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale da parte del PM resta un principio costituzionale non scalfito dalla riforma
- L’indipendenza del PM è garantita dal relativo CSM
- Nessuna subordinazione del PM al Governo.
Possibili effetti secondo i sostenitori del No.
Nel lungo periodo:
- La separazione può rendere “naturale” un futuro intervento legislativo sull’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale da parte del PM
- L’identità comune con il giudice viene meno
- Si apre lo spazio teorico per ridefinire il ruolo del PM.
All’indomani dell’entrata in vigore della riforma non cambierebbe nulla.
Ma la riforma incide sul contesto costituzionale in cui l’art. 112 opera.
