“Quod non est in actis non est in mundo”.
Non si tratta di una formula rituale mutuata da un remoto mondo magico, bensì di un brocardo latino coniato da eminenti giuristi romani che, con uno sforzo di attualizzazione, può tradursi nel seguente concetto: “Ciò che non esiste negli atti (parliamo di atti del processo) non esiste nel mondo”. Il principio che si intende richiamare è riassumibile nell’assioma secondo il quale il giudice nel decidere e nel dirimere la controversia sottoposta al suo esame, deve tenere in considerazione e basarsi solo su quanto è documentato e risulta dal fascicolo del processo, ignorando tutto il resto. Le affermazioni non supportate da documenti o non avvalorate da una prova testimoniale sono destinate a rimanere disattese, indimostrate, addirittura infondate.
In altre parole: i fatti non documentati o provati per testimoni devono ritenersi come mai avvenuti.
Un altro noto brocardo latino recita come segue: “Onus probandi incumbit ei qui dicit”. Ovvero: l’onere della prova incombe in capo a colui che fa un’affermazione.
Il combinato disposto di questi due principi cardine del processo civile (ma, con alcune differenze, anche di quello penale) porta ad un’affermazione incontrovertibile: nel mondo del diritto, con particolare riferimento al microcosmo del processo civile, occorre provare con documenti o testimoni qualsiasi fatto che venga invocato a sostegno delle proprie asserzioni processuali. Diversamente saremo condannati a non avere giustizia.
Pertanto, l’avvocato diligente avrà cura di fornire prova della veridicità di ciascuna asserzione fatta in giudizio dal proprio cliente.
A mero titolo esemplificativo, se Tizio dichiara in giudizio di essere stato aggredito dal cane di Caio, privo di guinzaglio, dovrà premurarsi di produrre in giudizio la documentazione medica relativa al danno subito ed il nominativo di un testimone oculare del fatto.
Questa necessità di provare con accuratezza la veridicità delle proprie affermazioni processuali confligge con il senso di giustizia individuale di coloro che subiscono torti e si chiedono: non basta la verità delle cose a vincere le cause?
La risposta del sistema giustizia è spesso deludente: non conta la verità delle cose, anche se con la V maiuscola, bensì rileva soltanto la verità, con la v minuscola, che emerge dalle carte processuali.
Vi è di più!
Ogni affermazione fatta dall’avvocato o dalla parte in udienza è priva di valore se non è “messa a verbale”.
Pertanto, l’avvocato diligente, allorché eccepisce per conto del proprio cliente, a titolo meramente esemplificativo, la prescrizione del credito o la falsità della ricostruzione dei fatti operata da controparte, non dovrà limitarsi ad uno stucchevole e velleitario sfogo verbale innanzi al giudice, bensì sarà tenuto a far mettere a verbale le proprie considerazioni di diritto o di fatto. Come dicevano gli antichi: “Verba volant scripta manent”.
Ciò che è messo a verbale è utilizzabile ai fini del giudizio, anche nella prospettiva di redazione di un atto d’appello contro una sentenza sfavorevole. Viceversa, ciò che è meramente gridato in aula, magari anche rabbiosamente e con passione, ma non è scritto a verbale, non è utilizzabile ai fini del giudizio.
Pertanto, è consigliabile a qualsiasi avvocato insistere affinché sia messa a verbale di udienza la contestazione delle affermazioni di controparte, ad evitare di sentirsi dire che quanto verbalizzato dai nostri avversari è rimasto privo di replica.
Basterà far scrivere al giudice le seguenti parole:
“Si insiste nelle conclusioni già formulate e si contestano le asserzioni di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto”.
Paradossale, vero?
Eppure, l’assurdo incorreggibile di un processo ancora legato a formalismi e frasi sacramentali consiste proprio in questo: non conta essere depositari della verità; conta essere tempestivi e precisi nel verbalizzare le proprie affermazioni nonché diligenti nell’indicare per ogni fatto rilevante che si invoca in causa il documento che ne attesta la veridicità nonché le generalità del testimone che può confermarne il reale accadimento.
Di qui la fatidica domanda:
