Diritto Civile
Un caso di coscienza
«Ciao Claudia, sono Ale».
«Oh…ciao Ale».
«Spero di non disturbarti, ci ho pensato tanto prima di chiamarti».
«Non mi disturbi, tranquillo. Come stai?».
«Sto bene. Non arrabbiarti. Non sono un fidanzato abbandonato che vuole tormentarti. Sai, non vorrei essere querelato per stalking…».
«Che battuta stupida, Ale. Sai fare molto meglio, con le battute».
«Hai ragione, scusa. Ho pensato che sono passati tre mesi dal giorno che…allora…che ne dici di bere qualcosa insieme? Così, senza impegno, da buoni amici, per fare quattro chiacchiere e vedere a che punto sono le nostre vite…se ci manchiamo, se…».
«Ma si, Ale, perché no? Però non vorrei che ti facessi illusioni».
«Nessuna illusione. Te lo garantisco».
«Avvocato Mayer, non ha fame oggi?». Mi destai dai miei sogni a occhi aperti e proiettai sulla grigia realtà circostante due occhi smarriti.
L’attempato e unico cameriere della tavola calda vicina allo studio mi rivolgeva un sorriso complice, con il vassoio per il servizio stretto al petto.
Il gigantesco toast al prosciutto e formaggio, che avevo distrattamente scelto dal menu, mi occhieggiava dal piatto, con aria perplessa.
Annuii, ricambiando il sorriso, e finsi di interessarmi al mio misero pasto.
Ben presto, però, mi resi conto di non avere più fame e feci impacchettare per l’asporto quanto avevo ordinato, decidendo che, semmai, lo avrei mangiato in studio.
Mentre uscivo dal locale e mettevo piede lungo il marciapiede, a quell’ora deserto, mi chiesi se davvero quel pomeriggio avrei trovato il coraggio di telefonare alla mia ex. Ci avevo pensato spesso ma poi, all’ultimo istante, avevo sempre rinunciato, forse per timore di una gelida risposta che avrebbe annientato le mie residue speranze di una futura felice vita di coppia.
Ero più intraprendente nell’immaginazione che non nel plasmare la realtà circostante. Anzi, al contrario, potevo paragonarmi all’argilla che si lascia lavorare dal fato senza opporre la minima resistenza.
Salite con insolito affanno le due buie rampe di scale del palazzo, vidi le sagome di due persone sconosciute stagliarsi immobili, nella penombra, davanti alla porta chiusa del mio studio.
Il riflesso dei raggi del sole, penetrati attraverso la finestra sul ballatoio, le illuminava appena.
Un uomo elegante, con un foulard rosso che spuntava dal taschino di una giacca blu, dall’apparente età di circa sessanta anni.
Una donna, al suo fianco, sfinita nello sguardo, con una arruffata chioma grigia, eppure forse di qualche anno più giovane del suo accompagnatore, si reggeva alla maniglia della porta.
Rallentai il passo, come se dovessi studiare i pochi metri che mi separavano da quei due individui per sfuggire a un agguato.
Non ho mai amato essere atteso fuori dallo studio senza preavviso. Nei pochi casi in cui era accaduto avevo sempre avuto la sensazione di essere in pericolo.
L’uomo dovette intuire il mio disagio, tanto che ci tenne a giustificare quella improvvisa comparsa. «Avvocato Mayer? Ci deve scusare. Il portinaio ci ha detto che lei non avrebbe tardato a rientrare e così abbiamo deciso di attenderla qui». Indicò la donna, che boccheggiava al suo fianco. «La Signora è molto preoccupata. Il caso è grave e lei sperava di essere confortata dal parere di un esperto, di trovare una soluzione al suo problema».
Apprezzai quella gentilezza e non mossi alcuna obiezione.
Li precedetti all’interno dello studio e li feci accomodare alla mia scrivania, mentre sollevavo le tapparelle. D’estate, a ora di pranzo, quando lasciavo lo studio per la pausa, le abbassavo sempre perché il sole di mezzogiorno è troppo cocente per avere piena libertà di azione.
«Di cosa si tratta? Spero di esservi utile. Molte volte le cose sono meno gravi di quello che sembrano».
La donna rimase rigida e muta e rivolse al signore al suo fianco uno sguardo supplice. Infatti fu lui a parlare.
«La mia amica ha subito il pignoramento del proprio immobile di proprietà, una villetta con giardino sul mare. Aveva acquistato quel bene con tanti sacrifici, sopportati per anni e anni, all’unico scopo di lasciarlo a sua figlia Paola, che soffre di una grave disabilità psichica e necessita di continue cure».
L’inizio di quel racconto mi allarmò, tanto che avvertii il bisogno di stringere tra le mani i braccioli della mia poltrona. Mi preoccupava sempre il dover aggiungere alla perizia professionale la sensibilità che meritano i casi umani.
Informai subito la cliente e il suo accompagnatore che, in caso di esecuzione immobiliare, conviene sempre tentare la strada della conversione del pignoramento, versando subito al creditore un sesto del debito maturato e chiedendo al Giudice di essere autorizzati a pagare gli ulteriori cinque sesti in quarantotto rate mensili, dimostrando la sussistenza di una difficoltà economica.
La signora scosse la testa, con aria affranta, ancor prima che avessi finito di parlare. «Non è possibile, avvocato, il mio debito è superiore ai seicentomila euro e io ho poco denaro disponibile».
Chiesi delucidazioni circa la ragione di un debito tanto ingente e, anche quella volta, fu l’uomo a fornirmi i dettagli della triste e sfortunata vicenda.
«La mia amica ha fatto parte, anche se per soli sei mesi, di una società di persone, per la precisione una società in nome collettivo, che operava da diversi anni e aveva fama di impresa seria con un notevole fatturato. Non trovando la giusta intesa con gli altri soci, ha concordato un recesso dalla società. Poi è venuta a sapere dal contabile che la società aveva un grave debito per imposte non versate. E ora l’agenzia delle entrate agisce nei suoi confronti per imposte Iva, Ires e Irpef evase. Abbiamo scoperto che le casse della società erano vuote e che quei ladri, gli altri soci, non sono intestatari di beni mobili o immobili. Sono nullatenenti, pensi un po’. Solo la mia amica ha quella villetta sul mare».
Quel racconto mi parve assurdo: il riassunto di una vera e propria ingiustizia.
«Noi ci difenderemo». Proclamai con enfasi. «Lei, signora, ha receduto dalla società e non deve neanche un centesimo. L’agenzia delle entrate resterà a mani vuote».
L’uomo mi guardò con scetticismo. Estrasse da una borsa di pelle un foglio e lo pose sulla mia scrivania.
Era una fotocopia ingigantita dell’articolo 2290 del codice civile.
Allungai una mano incerta e afferrai quel frontespizio.
Lessi dalla prima all’ultima parola. Constatai che la norma prevedeva, inequivocabilmente e senza via di scampo, che il partecipante a una società di persone che receda dal contratto sociale è comunque tenuto a rispondere illimitatamente e con il proprio patrimonio dei debiti della società esistenti prima della sua uscita.
L’uomo riprese possesso di quel foglio e mi scrutò con sguardo austero.
«Avvocato Mayer, i miei amici mi hanno parlato molto bene di lei come penalista. Ritiene, in totale sincerità, di avere le competenze per affrontare una problematica di natura civile?».
Negli anni avevo imparato a sostituire l’insicurezza e il difetto di autostima con una buona dose di arroganza.
Mi impettii e assunsi un tono solenne. «Cari signori». Declamai. «Io non sono abituato a sbilanciarmi al primo appuntamento. Trattengo la documentazione e redigo un parere motivato in tre giorni. Saprò consigliarvi per il meglio,
credetemi».
I due parvero convinti e mi confermarono la loro fiducia.
«Faccia con calma, avvocato. Ci fidiamo di lei. Tenga conto che l’udienza per la vendita è tra meno di un mese».
Provai a confortarli e li congedai con la promessa che avrei fatto tutto il possibile.
La notte seguente ebbi un brutto incubo.
Mi sorpresi rinchiuso in una gabbia le cui sbarre erano tappezzate di articoli del codice civile.
Davanti alla mia soffocante prigione latrava un mostruoso e gigantesco cane, all’apparenza pronto ad azzannare mortalmente chiunque gli capitasse a tiro.
Provai a urlare con rabbia, ma la mia bocca non emise neppure un fiato.
Infine, nel sogno, riuscii a bisbigliare una frase: “…questa non può essere giustizia…la giustizia non può stritolarti con i suoi meccanismi infernali…Non può esistere una giustizia ingiusta!”.
All’udire il mio flebile lamento, quel gigantesco cagnaccio smise di digrignare i denti, atteggiando il proprio volto, divenuto quasi umano, ad un ghigno irridente.
Subito dopo, la temibile bestia assunse le sembianze di un vecchio e altezzoso giudice con il parrucchino e armato di un martelletto di legno. «Tempo scaduto, avvocato Mayer. Morte alla signora. Morte a tutti i debitori del mondo».
Al risveglio, ero sudato come non mi era capitato neppure dopo una delle mie masochistiche corse sfrenate al parco Nord, sotto il rovente sole di agosto.
Un pensiero mi torturava: com’era possibile che una povera onesta cittadina, per di più con una figlia disabile a carico, fosse vessata dal fisco per avere fatto incolpevolmente parte di una società di malfattori per soli sei mesi?
Nelle ore successive elaborai la mia strategia d’attacco: la signora avrebbe comunque dovuto fare opposizione all’esecuzione, chiedendo la sospensione della procedura di vendita dell’immobile all’asta, sostenendo di essere stata raggirata dai suoi ignobili soci e di essere rimasta all’oscuro dei debiti erariali.
A quel fine mi feci sottoscrivere una procura dalla mia assistita, convinto senza alcuna logica, che l’umanità dei giudici avrebbe prevalso sul corto circuito creato da fredde norme di diritto.
Scrissi le mie difese in poche ore e depositai telematicamente l’atto di opposizione, prima del tramonto di un torrido martedì di luglio.
Tuttavia, neppure tre giorni dopo la presentazione del ricorso, la mia domanda venne rigettata dal giudice.
Il mio assunto era stato ritenuto totalmente infondato, con una motivazione di sole tre righe scritte a penna.
Contemplai quel foglio, espulso dal mio computer come un ospite indesiderato, con senso di impotenza.
Per la mia cliente e per la sua sfortunata figlia era dunque tutto perduto!
La sua villetta sul mare non avrebbe soddisfatto le esigenze di cura di una povera disabile psichica, bensì le fameliche brame di un odioso ente impersonale e disumano, come l’agenzia delle entrate.
Bisognava davvero arrendersi alla faccia più crudele e illogica della giustizia?
Claudio, il mio serioso socio, scuoteva la testa. «La legge è stata scritta senza pensare a un caso specifico. È il prezzo che dobbiamo pagare per poter contare su regole certe».
Ho sempre ritenuto che Claudio, nella sua incontestabile professionalità, fosse in realtà un cinico, incapace di inventare soluzioni che abbattessero le mura di burocrazia e formalismi. D’altra parte, pensavo, si è mai visto un universitario secchione diventare un professionista dotato di creatività?
Fu allora che dalle nebbie delle mie riflessioni emersero il volto appuntito e gli zigomi sporgenti di mio zio Arturo, il magnifico avvocato Battaglia, il paladino delle cause perse.
Non c’era ombra di dubbio: dovevo rivolgermi senza esitazione a lui, il mio antico mentore, anche a costo di sorbirmi quelle interminabili cene da Franco, il suo ristorante di pesce preferito.
Afferrai il cellulare, un secondo dopo avere ipotizzato di farlo.
Lo zio fu felice della mia telefonata e mi diede appuntamento per il lunedì sera alle 21.
In effetti, se io lo guardavo con atavica diffidenza, viceversa lui continuava a ricoprirmi di affetto, quasi si attribuisse il dovere di ricoprire quel ruolo paterno a cui il Signor Angelo Mayer, suo cognato, aveva abdicato anzitempo, scegliendo altri amori, altre famiglie e…altri figli.
Quando prendemmo posto da Franco, ad un enorme tavolo rotondo riservato, trovammo ad attenderci una bottiglia di champagne, immersa a mezzo busto in una ghiacciaia, e un gigantesco piatto di pesce crudo, con in primo piano sette o otto ostriche della Bretagna, accanto ad altrettanti gamberi rossi della Luisiana che sembravano sul punto di arpionarci con le loro chele.
Un solerte cameriere fu prontissimo a riempire di Champagne i nostri due calici.
Dopo un primo brindisi, di quelli che per zio Arturo costituivano vere e proprie ragioni di vita, provai a prendere la parola, per illustrargli l’assurdo caso della mia cliente.
Lui mi stoppò, con un gesto della mano degno di un vigile urbano. «Non è ancora il momento».
Non fu il momento neppure mezz’ora dopo, quando davanti ai nostri occhi sfilò un carrello di servizio con due di tris di tartare: salmone, tonno e caviale.
Lo zio sembrava in estasi. «Che meraviglia!». Ripeteva con occhi inebriati.
«Sempre pesce, zio, non te lo fai mai un piatto di carne?».
«La carne è da bestie. Il pesce è da gente raffinata».
«E da quando tu saresti una persona raffinata?».
«Da quando l’umanità ha preso atto che le qualità più importanti sono come la felicità: irraggiungibili! Si può solo tendere a conquistare quelle vette, rassegnandoci alla loro inafferrabilità».
Inutile replicare, pensai, lo zio è sempre d’accordo con sé stesso.
Divorati gli spaghetti all’astice, ritenni che fosse venuto il mio momento e estrassi dalla ventiquattrore la pratica della Signora.
Lo zio scosse la testa, con fare risoluto. «Non è ancora il momento, Ale…non adesso».
Mancavano all’appello gli spaghetti ai ricci di mare e il sorbetto alla menta con calvados.
Finalmente le circostanze si rivelarono propizie e io fui in grado di tenere il mio accalorato comizio sull’ingiustizia che la effimera partecipazione a una S.n.c. dovesse rivelarsi la tomba di un’intera famiglia.
Zio Arturo ascoltò a occhi chiusi e con una smorfia di dolore in volto.
Poi allungò la sua mano asciutta e nervosa. «Dammi le carte, ti giuro che le studierò a fondo e troverò la soluzione».
«Davvero zio?».
«Puoi starne certo».
Gli consegnai la pratica, con grande fiducia, non immaginando che invece quella volta lo zio mi avrebbe deluso.
Silenzio assoluto per una settimana dopo quella cena, nonostante la gravità e l’urgenza del caso.
Avevo scrutato il cellulare con trepidazione, ma il display non si era mai illuminato con il volto dello zio in primo piano.
Alla fine mi ero deciso a chiamarlo io, ma lui mi aveva liquidato dicendo che c’erano cose più importanti e redditizie di cui doveva occuparsi.
Avevo tentato di incalzarlo una seconda volta, con lo stesso desolante risultato.
A quel punto mi ero sentito in dovere di chiamare l’amico della mia cliente, per comunicargli che non c’erano più speranze.
Lui mi disse che la signora intendeva comunque partecipare all’udienza per la messa in vendita dell’immobile. Mi sentii in dovere di sconsigliare la cosa, non solo per il lungo viaggio che avremmo dovuto affrontare da Milano. Temevo che la mia sfortunata cliente potesse essere sopraffatta dal dolore.
Alla fine mi rassegnai a partire in auto alle sei del mattino e ad accompagnarla fino alla stanza del giudice.
Constatai con sorpresa che nell’elenco dei fascicoli da trattare, appeso alla porta dell’aula di udienza, non era compreso il nostro pignoramento.
Chiesi informazioni al giudice, una donna molto gentile, che subito ispezionò l’enorme pila di fascicoli che ingombravano la sua scrivania e scosse la testa.
«Mi spiace, avvocato. Oggi non c’è nessuna udienza a quel nome. La sua cliente avrà confuso la data».
Mi fiondai in cancelleria, scortato dalla speranzosa cliente, che ripeteva in modo irritante: «Ma questo è un miracolo…ho pregato tanto…ma certo, questo è un miracolo!».
La cancelliera digitò sul computer e, dopo molte mie insistenze, mi lanciò un’occhiata furente. «Non mi faccia perdere tempo, avvocato. Il pignoramento di cui mi parla non esiste in questo tribunale».
Fu allora che capii che quel “miracolo” era paurosamente umano e che il suo autore aveva un nome, un cognome e un volto che mi erano familiari.
«Ho un amico importante. Uno che mi deve dei favori perché l’ho tolto dai guai più di una volta. È bastato il suo intervento perché la pratica della tua cliente finisse nelle mani giuste. Siamo stato fortunati perché l’agenzia delle entrate stava in giudizio in proprio. Se ci fosse stato di mezzo uno studio legale sarebbe stato più difficile».
Presi fiato, prima di parlare. «Mi stai dicendo che per l’agenzia delle entrate il debito della mia cliente non esiste più?». Ebbi un brivido di paura, mentre formulavo quella domanda.
«Esatto. Tra qualche giorno il pignoramento sarà anche cancellato dai registri del catasto».
Negli occhi da serpente dello zio baluginò la luce di chi sa tutto della vita. Una luce che ogni volta mi trafiggeva e mi faceva sentire al sicuro.
Io gli stavo davanti, al nostro solito tavolo, da Franco, desideroso di capire…o forse di non riuscirci?
«Ma almeno in cancelleria il fascicolo doveva esserci, zio. Invece è sparito…nessuna traccia nemmeno al computer…». Mi accorsi di balbettare. Cosa che non mi capitava mai.
Lo zio piegò il busto in avanti, avvicinando il suo volto al mio.
«Vogliamo continuare a porci domande o preferiamo brindare alla salute della tua cliente e della sua povera figlia?».
«Perché, zio? Perché lo hai fatto».
«Non ci crederai, ma la storia della tua cliente mi ha colpito. Era come se quella famiglia fosse la famiglia che non ho mai avuto».
Abbassai lo sguardo e mi rassegnai a riempire il mio calice, senza la forza o forse l’onestà per replicare.
Nella mia mente, sgomento e sollievo si mescolavano.
Mentre lo zio richiamava l’attenzione del cameriere, tre domande mi rimbalzarono nella testa.
L’applicazione scrupolosa e corretta della legge può determinare una vera ingiustizia?
È ammissibile riparare, con un illecito, al torto morale di una grave ingiustizia sostanziale?
La mia risposta, certamente negativa, avrebbe resistito anche nel caso che fossi stato io a rischiare di subire quel torto?
E a rimorchio, ecco farsi largo un’ultima domanda, la più inquietante di tutte: ero davvero diverso da mio zio o lui incarnava semplicemente ciò che io non avevo avuto il coraggio di essere?
Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi
Articolo 2290 c.c. (introdotto con il Regio decreto n. 626/1942):
1. Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono
responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.2. Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è
opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.Quando il socio di una S.n.c. è responsabile illimitatamente dei debiti della società?
La società in nome collettivo, o S.n.c., è una società di persone nella quale tutti i soci rispondono delle obbligazioni sociali solidalmente e illimitatamente, come stabilisce l’art. 2291 del codice civile.
Che cosa significa?
La responsabilità è illimitata perché il socio non rischia soltanto ciò che ha conferito nella società: se il patrimonio sociale non è sufficiente a soddisfare i creditori, può essere chiamato a rispondere anche con il proprio patrimonio personale. Per questo, in presenza di un rilevante giro d’affari, è consigliabile costituire una società di capitali, in cui il socio non risponde dei debiti sociali con il proprio patrimonio.
La responsabilità è inoltre solidale: nei confronti del creditore ciascun socio risponde, in linea di principio, dell’intero debito sociale e non soltanto di una quota proporzionale alla propria partecipazione nella società. Il socio che abbia pagato più di quanto gli compete potrà poi rivalersi, nei rapporti interni, nei confronti degli altri soci secondo le regole applicabili tra loro.
Un eventuale accordo con il quale i soci stabiliscano che uno di essi non debba rispondere personalmente dei debiti sociali non può essere opposto ai terzi: nei loro confronti resta ferma la responsabilità prevista dalla legge.
Occorre però aggiungere una precisazione fondamentale.
Nella S.n.c. regolarmente iscritta nel Registro delle imprese la responsabilità personale del socio è sussidiaria rispetto a quella della società. L’art. 2304 c.c. stabilisce infatti che i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo aver escusso il patrimonio sociale.
In termini semplici: prima risponde la società con il proprio patrimonio; se questo non basta, entra in gioco il patrimonio personale dei soci.
Ciò non elimina la responsabilità del socio, ma stabilisce l’ordine nel quale, di regola, il creditore deve procedere.
Il socio risponde anche dei debiti sorti prima che entrasse nella società?
Sì.
L’art. 2269 c.c., applicabile anche alla S.n.c., prevede che chi entra in una società già costituita risponde insieme agli altri soci anche delle obbligazioni sociali sorte prima del suo ingresso.
È quindi errato e pericoloso ritenere che acquistando una quota di una S.n.c. si assumano rischi soltanto per il futuro.
Chi sta per entrare in una società di persone dovrebbe perciò verificare con particolare attenzione la situazione patrimoniale, fiscale e debitoria della società: l’ingresso può comportare responsabilità anche per obbligazioni che il nuovo socio non ha personalmente contribuito a creare.
E che cosa accade quando il socio esce dalla società?
L’uscita dalla società non cancella le responsabilità già maturate.
L’art. 2290 c.c. stabilisce che, quando il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, quest’ultimo continua a rispondere verso i terzi delle obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento del suo rapporto con la società.
Il momento da prendere in considerazione, dunque, non è necessariamente quello nel quale il creditore presenta la propria richiesta, né quello nel quale il debito viene accertato da un giudice o dall’Amministrazione finanziaria: bisogna stabilire quando sia sorta l’obbligazione sociale.
Un socio può quindi ricevere, dopo essere uscito dalla società, una richiesta di pagamento relativa a un’obbligazione sorta quando era ancora socio.
Viceversa, in linea generale, non risponde delle nuove obbligazioni sorte dopo che il suo rapporto sociale si è validamente sciolto.
Esiste però un’ulteriore condizione fondamentale: l’uscita dalla società deve essere resa conoscibile ai terzi.
L’art. 2290, secondo comma, stabilisce infatti che lo scioglimento del rapporto sociale deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, esso non è opponibile ai terzi che lo abbiano ignorato senza colpa.
Per una S.n.c. iscritta nel Registro delle imprese assume quindi importanza decisiva la relativa pubblicità nel Registro.
Riassuntivamente possiamo affermare quanto segue: diventare socio di una S.n.c. significa assumere una responsabilità
personale, solidale e illimitata per i debiti sociali, anche eventualmente anteriori al proprio ingresso; uscire dalla società impedisce che tale responsabilità continui indefinitamente per le nuove obbligazioni, ma non cancella quella relativa alle obbligazioni sorte quando si era ancora soci.
Che cosa deve fare un socio di S.n.c. per recedere e quali formalità sono necessarie perché il recesso sia efficace?
Il recesso del socio è disciplinato principalmente dall’art. 2285 c.c.
La prima domanda da porsi è: la società è stata costituita a tempo determinato oppure a tempo indeterminato?
- Società a tempo indeterminato
Quando la società è contratta a tempo indeterminato — o per tutta la vita di uno dei soci — ciascun socio può recedere liberamente, senza dover dimostrare una particolare ragione.
In questo caso, però, il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.
Ciò significa che la semplice comunicazione non produce normalmente l’uscita immediata: il rapporto sociale cessa alla scadenza del periodo di preavviso.
- Società a tempo determinato
Se invece la società è stata costituita fino a una determinata data, il socio non può, di regola, abbandonarla liberamente prima della scadenza.
Può tuttavia recedere:
- nei casi eventualmente previsti dal contratto sociale;
- quando sussiste una giusta causa.
La giusta causa ricorre quando si verifica una situazione tanto grave da giustificare l’immediata cessazione del rapporto fiduciario esistente tra i soci.
La giurisprudenza vi riconduce, in particolare, gravi violazioni degli obblighi societari o dei doveri di lealtà, correttezza e fedeltà tali da compromettere seriamente il rapporto tra i soci.
Non ogni litigio o divergenza di opinioni è quindi automaticamente una giusta causa.
Gli altri soci devono accettare il recesso?
No.
Il recesso è un atto unilaterale recettizio: non è necessario che gli altri soci siano d’accordo.
Occorre però che la dichiarazione di recesso giunga a loro conoscenza.
Per questa ragione, anche se la legge non impone in via generale che la dichiarazione venga fatta davanti a un notaio, nella pratica è essenziale utilizzare una forma che consenta di dimostrare con certezza sia il contenuto della comunicazione sia la data in cui essa è stata ricevuta.
È quindi opportuno ricorrere a una comunicazione scritta effettuata con un mezzo idoneo a provare la ricezione, quale, secondo i casi, una PEC o una raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel recesso per giusta causa non è previsto quel periodo di preavviso: il recesso, quando ne ricorrono effettivamente i presupposti, può produrre effetto con la ricezione della dichiarazione.
Se gli altri soci contestano l’esistenza della giusta causa, la controversia potrà naturalmente essere sottoposta al giudice.
Ma è sufficiente comunicare il recesso agli altri soci?
Qui bisogna distinguere due questioni diverse.
Una cosa è stabilire quando il socio cessa di far parte della società nei rapporti interni.
Altra cosa è stabilire da quando tale uscita può essere fatta valere nei confronti dei terzi, come banche, fornitori, clienti o Amministrazione finanziaria.
Una dichiarazione di recesso può avere già prodotto i propri effetti nei rapporti tra i soci, ma ciò non significa necessariamente che un terzo sia tenuto a conoscerla.
Per le S.n.c. assume quindi particolare importanza l’iscrizione del recesso nel Registro delle imprese.
L’art. 2300 c.c. prevede la pubblicità delle modificazioni dell’atto costitutivo e pone a carico degli amministratori l’obbligo di richiederne l’iscrizione entro trenta giorni.
L’iscrizione consente di rendere l’uscita conoscibile ai terzi e assume particolare rilevanza ai fini dell’art. 2290 c.c.: in mancanza di idonea pubblicità, il socio uscente rischia di non poter opporre il proprio recesso al terzo che, senza colpa, lo abbia ignorato.
Per questo motivo il socio che recede non dovrebbe limitarsi a spedire la dichiarazione e dimenticarsi della società: deve anche verificare che la propria uscita venga correttamente pubblicizzata nel Registro delle imprese.
