Diritto penale
Il discorso funebre
Il professor Malipiero…morto!
Stroncato da un infarto!
Stentavo a crederci, mentre il mio sguardo correva lungo la fitta chat dei miei compagni di liceo.
Erano passati tredici anni dal giorno della sudata maturità scientifica e nella mia mente era ancora stampata con nitidezza l’immagine di un omone quarantenne, corpulento e roseo nell’incarnato, che pareva il ritratto della salute, tanto da farmi sognare d’essere in forma come lui alla sua età.
Si vantava di andare in palestra ogni giorno e di giocare a tennis a livello agonistico. Agli studenti ripeteva con voce stentorea e una certa sicumera: “Quando si studia bene, con metodo, c’è il tempo di studiare, di giocare a tennis e di andare a donne…”.
Eppure, al netto della stucchevole retorica che spesso esibiva con aria tronfia, era un uomo di provata cultura. Occupava la cattedra di professore di lettere con fierezza e austerità. Conosceva a memoria il quinto canto dell’inferno dantesco, quello che celebra l’amore doloroso tra Paolo e Francesca.
Nella chat della classe di un tempo, lessi innumerevoli ricordi divertenti o angoscianti, postati con un sorriso o una faccina addolorata dai miei compagni. Tutti ebbero una buona parola, anche Claudia.
Tutti tranne uno: Tommaso Bordieri, il più timido e introverso della classe.
Lui era il mio vicino di banco e di frequente gli rivolgevo uno sguardo costernato, che voleva essere anche un invito a fuggire dalla prigione di silenzio e vittimismo in cui si era barricato di sua propria volontà, per abitare con positività il mondo di fuori, fatto anche di amici e non solo di mostri assetati del suo sangue.
Tommaso aveva il volto emaciato, mascherato da un pallore sepolcrale ed era tanto magro da sembrare un prigioniero di guerra.
I suoi occhi erano sempre oscurati da un velo di tristezza, che sembrava ormai esistenziale. Raramente osava sollevare lo sguardo da terra e ogni sua parola, sfuggitagli di bocca in un bisbiglio, precipitava a terra ad un metro da lui, spesso prima di raggiungere il destinatario prescelto.
Veniva di frequente deriso dai più giovani per la sua goffaggine nel giocare a calcio e a basket. Un paio di volte l’avevo salvato dalle crudeli incursioni di una banda di bulli. Avevo terrorizzato quei beceri con un paio di minacce di denuncia ben assestate, estratte dal cilindro delle conoscenze giuridiche appreso fin da bambino da mio zio Aturo.
Qualcuno, credo il capo classe dell’epoca, scrisse che il funerale si sarebbe celebrato nella cappella interna della scuola, alle ore undici del giorno seguente e mi ripromisi di andarci, anche a costo di farmi sostituire da Claudio in udienza. Non avrei di certo potuto esimermi dal tributare l’ultimo saluto a colui che mi aveva fatto innamorare di Kafka, e dunque del processo giusto, e quindi della legge.
Come pensavo, sul sagrato della chiesetta li contai tutti, i miei ex compagni.
Non ne mancava nemmeno uno.
C’era Carmela la palermitana, quella che quando si arrabbiava ti fulminava con due occhi simili ad alabarde spaziali e ti sputava in faccia quella strana parola: “Fetuso!” che faceva ridere tutti.
C’era Marcello, con i suoi immancabili starnuti da eterno raffreddato.
C’era Federico, il generoso secchione che, durante i compiti in classe, consentiva a chiunque gli sedesse vicino di copiare da lui.
C’era Claudia e il cuore, per un interminabile istante, mi rimbalzò nel petto.
Aveva i capelli castani sciolti fino alle spalle e al seguito la solita borsetta di coccodrillo. Mi rivolse un timido sorriso e finimmo per scambiare qualche parola.
«Come te la passi?».
«Discretamente male». Risposi a denti stretti.
«Anche io».
«Mi dispiace». Mentii.
«Ci beviamo una birra una sera della prossima settimana, Ale?».
«Ma certo. Quando vuoi. Anche domani». E in me vibrò un palpito di labile ottimismo, che temetti potesse essere generato dall’equivoco in cui cade chi spera troppo.
Quando lei si allontanò da me ne fui felice, perché temevo che il seguito del discorso, anche solo una parola non meditata o uno sguardo inadeguato, potesse far naufragare le mie ingenue speranze.
C’era anche l’ineffabile Tommaso, rigido come un manichino, issato sull’ultimo dei gradini che portavano alla cappella. Aveva cura di starsene in disparte come sempre e teneva stretto nella mano destra, serrata come fosse un artiglio, un foglio di carta appallottolato. Pensai che non sembrava affatto cambiato e che avesse deciso di continuare a combattere la sua battaglia per essere espulso dal mondo.
Il feretro, assediato da corone di fiori, fu condotto nella cappella del liceo, trasportato a braccia da uomini compiti e vestiti di scuro.
Presi posto in terza fila al fianco della isterica Laura Ferrario, che non si capiva se ridesse o piangesse o magari facesse entrambe le cose allo stesso tempo.
Il prete, che conosceva bene Malipiero, diede il meglio di sé e celebrò la vita di un uomo che, sue parole esatte, aveva fatto maturare lo spirito critico in intere generazioni di studenti.
«…Ora indossa un abito luminoso». Declamò dal pulpito a braccia spalancate. «Ora siede alla mensa di Cristo, a bere il vino nuovo e buono della santa ed eterna alleanza. Ora tocca con mano ciò che per noi è pura speranza…».
Non mi sono mai piaciute le omelie ridondanti, infarcite di vetusti simbolismi, ma quelle parole trapassarono la mia corazza, condannandomi ad un brivido di commozione.
Alla fine della cerimonia funebre, il sacerdote diede la parola a coloro che intendevano pronunciare un breve discorso, un ricordo del caro estinto. Fu in quell’istante che notai Tommaso accodarsi ad un piccolo manipolo di candidati oratori, ciascuno con il suo foglietto in mano. Me ne stupii non poco. Lo scrutai in attesa del suo turno, mentre si tormentava i capelli e si divorava le unghie della mano destra.
Una signora dalla gonna sgargiante celebrò l’immensa cultura del defunto e osò dire che: «lui e la sapienza erano tutt’uno».
Un ragazzino, qualificatosi come nipote dell’illustre insegnante, affermò di coltivare un sogno: essere come lui da grande.
Seguirono applausi convinti.
Tommaso impugnò il microfono come fosse un‘arma, con gemiti di inesprimibile sofferenza. Prima di parlare si contorse, deformato da quelle che sembravano vere e proprie convulsioni. Subito dopo avere lanciato un’occhiata al foglietto spiegazzato che custodiva nella mano destra, ebbe l’impulso di gettarlo a terra.
Iniziò a parlare, anzi a gridare, con occhi spettrali, proiettati verso il nulla.
«Stanno dicendo tutti che eri un grande professore, Malipiero». Scosse la testa con vigore. «Non è vero per niente. Piuttosto eri un sadico torturatore di ragazzini in difficoltà, come me. Spalancavi la bocca come uno squalo quando vede il sangue della sua preda». Un crescente brusio di sgomento non poté interrompere quell’orazione funebre e Tommaso si sforzò di proseguire, se possibile, con maggior vigore. «Grazie professore di avere distrutto la mia adolescenza. Grazie per avermi torturato con il tuo sguardo
velenoso. Grazie per avermi fatto passare la voglia di studiare. Ciao, professore, buon viaggio. Ti auguro di tornare presto al luogo da cui provieni: l’inferno!».
Il mormorio di sorpresa si tramutò in vibrante protesta.
Il prete era attonito.
La moglie del defunto proruppe in un pianto sfrenato. Sarebbe caduta a terra se non fosse stata sorretta da uno dei figli di Malipiero.
I miei compagni si guardavano negli occhi, senza aver la forza di parlare.
Io mi girai verso destra. Adesso Laura aveva rotto gli indugi e sapeva bene come comportarsi. La vidi ridere a crepapelle.
E così Tommaso Bordieri divenne mio cliente, a seguito dell’impresa più assurda che abbia mai visto compiere da un essere vivente. Chi l’avrebbe mai detto? Il vulcano era esploso, dunque, ma la lava non aveva ricoperto il suo mondo di tenerezza, come avevo pronosticato anche a lui, bensì di odio.
I prossimi congiunti del prof, la moglie, un figlio maschio e una figlia femmina, non avevano perso tempo e si erano rivolti ad un tale avvocato Perrault per intraprendere una vertenza legale.
Il prestigioso collega, uno studio a Parigi e uno a Milano, aveva fatto rinvenire nella cassetta della posta del povero Tommaso una raccomandata di fuoco, con la quale si preannunciava il deposito di una querela per diffamazione e l’apertura di una causa civile per risarcimento del danno sin da subito quantificato, addirittura, nell’esorbitante cifra di cinquantamila euro.
L’avvocato Perrault aveva parlato di ignobili insulti, profferiti a tradimento e in spregio al dolore di una famiglia, nel corso di esequie religiose, alla presenza di oltre quattrocento persone, tra cui molti professori universitari nonché del preside e dell’intero corpo docente del mio vecchio liceo.
La terribile missiva si concludeva affermando la configurabilità di una gravissima e irreparabile offesa all’onore e alla reputazione, nonché alla memoria di un povero defunto.
Tommaso era caduto a terra come una pera cotta, privo di sensi, con la lettera ancora in mano. Sua madre si era dovuta impegnare non poco per farlo rinvenire.
Pensai di incontrarlo per la prima volta, nella veste di suo avvocato difensore, in una sede neutra: il Dublin Pub, la pittoresca birreria di recente apertura a pochi metri dal mio studio.
Lui mi guardò negli occhi con rassegnazione. «Accidenti a me. L’ho combinata grossa, vero?».
«Così sembra».
Poi abbassò lo sguardo, come troppe volte gli avevo visto fare. «Non sapevo che si potesse diffamare un morto. Lo scopro oggi sulla mia pelle».
«Se ti può consolare non lo sapevo neanche io». Ammisi con un candido sorriso. Ed era vero. Solo dopo un attento studio della giurisprudenza mi ero convinto che, incredibile a dirsi, l’offesa alla memoria di un defunto costituisce reato di diffamazione. Spetta ai prossimi congiunti il diritto di adire le vie legali.
Tommaso scosse la testa. «Le parole sono come polvere da sparo. Quando hai esploso il colpo non puoi più tornare indietro, anche se lo vorresti con tutte le tue forze».
«Già». Gli battei una mano sulla spalla. «Perché l’hai fatto? Cosa ti è passato per la testa quando sei salito su quel maledetto altare?».
«Ho pensato a tutte le umiliazioni che Malipiero mi aveva inflitto. Ti ricordi quando ha riso perché non la smettevo di balbettare?».
Lo ricordavo bene. Come dimenticare quella caduta di stile? Ma ricordavo anche la solidarietà di noi studenti che lo avevamo abbracciato nei bagni, dopo la fine della lezione, quando si era messo a piangere. Ma lui quell’abbraccio forse non lo ricordava. Perché ci ricordiamo solo i torti che subiamo e non gli aiuti che riceviamo quando dobbiamo rialzarci da terra?
«…E ti ricordi la carta geografica appesa al muro della classe? Ti ricordi quando mi aveva chiesto di segnare con il dito i confini tra Europa e Asia e io mi sbagliavo sempre quando arrivavo ai monti Urali? Ti ricordi come batteva il piede a terra a ogni mio errore, costringendomi a ricominciare ogni volta da capo?».
Ebbene sì. Ricordavo anche quello.
Mi prese una mano. «Aiutami, per favore. Dimmi come posso difendermi».
Ebbi una smorfia di perplessità. «Potremmo tentare di far capire ai giudici che la tua è stata una reazione ad un grave torto subito. Ma questa più che un’esimente mi sembra un’attenuante…».
«Niente altro?».
«C’è sempre dell’altro…per esempio la cifra. Cinquantamila euro è uno sproposito assoluto. Potremmo trattare a cifre diverse».
«Mio padre mi ha intestato un immobile, Ale. Rischio che lo pignorino?».
«Al momento no. Ci penseremo dopo un’eventuale sentenza di condanna».
Lui mi strinse ancor più forte la mano. «Aiutami, Ale».
Lo congedai con un abbraccio e gli promisi che avrei fatto tutto il possibile per tirarlo fuori da quell’assurdo guaio.
Arrivato in studio, mi misi subito al lavoro, nella speranza di elaborare la strategia giusta.
L’idea migliore mi venne dopo una telefonata con zio Arturo: Mauro Botta, il mio amico giornalista esperto di cronaca locale, che collaborava con un paio di testate cittadine.
Avrei potuto accordarmi con lui per la pubblicazione di un’intervista in cui Tommaso avrebbe potuto riscattare l’immagine di Malipiero.
Gli telefonai. Fu felice di sentirmi dopo molto tempo e si mise a disposizione senza esitazione. «Malipiero è un personaggio conosciuto in città». Mi disse. «Dunque un articolo su di lui potrebbe destare un certo interesse nel mio pubblico».
Grato del riscontro positivo, pensai di contattare immediatamente l’avvocato Perrault, per intavolare senza indugi una seria trattativa.
Del collega mi stupirono il perfetto italiano, nonostante la tipica inflessione transalpina, e la risata grassa che esplodeva improvvisa e a tratti del tutto ingiustificata. Mi feci coraggio pensando che il reciproco buonumore non potesse nuocere ad un accordo.
Il collega mi freddò con un’osservazione perentoria e, purtroppo, anche condivisibile. «Che se ne fanno i miei assistiti di un articoletto su uno sconosciuto giornalino milanese, firmato da un giornalista senza curriculum?».
Come dargli torto? A pensarci bene, la fretta mi aveva reso avventato e persino ridicolo.
Perrault, tuttavia, sembrava avermi preso in simpatia. «Ti voglio aiutare, Mayer. Tra una settimana si terrà nell’aula magna del liceo un incontro commemorativo in onore di Malipiero…e se quel Bordieri facesse un bel discorso?».
«Intendi dire che potrebbe presentare le sue scuse ufficiali?».
«Assolutamente no». Replicò lui. «Le scuse servirebbero soltanto ad ingigantire la portata delle parole pronunciate al funerale. No no, meglio dimenticare. Intendo un discorso commemorativo da parte di quel giovane, questa volta positivo. Quel Malipiero avrà pur avuto delle qualità, no?».
«Certo…e con questo finirebbe tutto?».
«Te lo garantisco. Li convinco io».
Eh già, pensai spegnendo il cellulare. A volte la verità è una condanna e una pietosa bugia il modo di evitare una pena eccessiva.
E andò proprio così.
Tommaso si presentò in giacca e cravatta all’evento in onore del prof, in un’aula magna gremita al limite della capienza.
Lo fecero accomodare, con tutti gli onori, all’estremità del tavolo destinato a coloro che erano iscritti a parlare.
Gli misero davanti addirittura una targhetta col suo nome e cognome.
Io presi posto in prima fila, ansioso di assistere al discorso del mio cliente, col malcelato timore che lui potesse impazzire come al funerale.
Fu la vicepreside dell’istituto a dargli la parola. Lo presentò come rappresentante degli studenti.
Tommaso pronunciò, senza esitazioni, un discorso impeccabile, infarcito di elogi a: «…colui che mi ha insegnato l’arte del ragionamento critico……colui che mi ha trasmesso la passione per la letteratura
italiana…da Manzoni a Pirandello, da Elsa Morante a Federigo Tozzi…colui che rubava ore al sonno per preparare le lezioni in ogni dettaglio, perché per lui gli studenti erano come figli…».
“Dio mio come vinciamo la timidezza quando ci abituiamo a mentire”. Pensai con un pizzico di amarezza.
Alla fine gli applausi e le strette di mano si sprecarono. L’ultima fu quella della moglie di Malipiero.
Tommaso mi guardò con un mezzo sorriso, mentre stringeva il nodo della cravatta, e io capii che anche lui, così impenetrabile ermetico e taciturno, aveva imparato l’arte dell’ipocrisia.
E d’altra parte esiste al mondo un’arte migliore per togliersi dai guai?
Diffamazione
Ai sensi dell’art. 595 c.p. commette il reato di diffamazione colui che comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione. La pena massima stabilita è pari ad un anno di reclusione o, in alternativa, a 1.032 euro di multa. Il reato di diffamazione, per la sua perpetrazione, presuppone l’assenza della persona offesa. Per assenza della persona offesa deve intendersi non solo la sua fisica lontananza dal luogo del fatto ma, altresì, l’impossibilità oggettiva della vittima, pur materialmente presente, di percepire l’offesa. L’incipit della norma (“fuori dei casi indicati dall’articolo precedente”) eccettua la configurabilità dell’ingiuria, che, viceversa, implica la presenza fisica della vittima e la concreta percezione dell’offesa da parte di quest’ultima. Va però detto che l’ingiuria è stata depenalizzata e pertanto non costituisce più reato.
La diffamazione è un reato di evento e pertanto si consuma nel tempo e nel luogo in cui l’offesa della reputazione del soggetto passivo del reato è percepita dalle persone terze cui si è rivolto il reo.
In che modo si commette il reato?
In ogni modo e con qualsiasi mezzo, anche in forma omissiva. Perciò possiamo dire che il reato di cui trattiamo è “a forma libera”. Ciò significa che la condotta criminosa può indifferentemente consistere in un discorso pronunciato oralmente, in uno scritto, in un disegno finalizzato alla derisione della vittima (si pensi al disegno di una botte per porre in ridicolo le dimensioni fisiche della vittima del reato), con l’esposizione di foto e anche a mezzo di segni (si pensi al segno delle corna fatto in pubblico alle spalle della vittima, senza che costui sia in grado di percepire l’offesa, con allusione evidente alle asserite infedeltà coniugali patite da costui).
Quante persone devono percepire la comunicazione lesiva dell’altrui reputazione perché possa dirsi consumato il reato di diffamazione?
La norma si esprime nei seguenti termini: “comunicando con più persone”.
È evidente che la comunicazione non possa essere rivolta ad una sola persona poiché mancherebbe il requisito della pluralità dei destinatari e dunque l’evento della derisione pubblica, sola suscettibile di provocare la lesione della reputazione della vittima del reato.
Le persone con cui il reo comunica devono essere, pertanto, almeno due.
Tuttavia si ritiene che il reato sia da intendersi consumato anche nell’ipotesi che l’autore del reato comunichi l’espressione lesiva dell’altrui reputazione ad una sola persona, affinché quest’ultima diffonda la voce ad altre persone.
Che cosa si intende per reputazione?
Per reputazione si intende la credibilità altrui all’interno di un gruppo sociale, ovvero l’altrui possesso di qualità morali che contraddistinguono una persona degna di rispetto.
Si commette reato di diffamazione comunicando a terze persone una notizia vera sul conto della vittima?
La risposta è affermativa. Si commette il reato anche se il fatto diffamatorio risulti vero, allorché il fatto medesimo non sia riportato con obiettività, ovvero se nella comunicazione del fatto si siano travalicati i limiti del rispetto personale della vittima, anche con l’uso gratuito di espressioni eccessivamente crude. Si commette il reato altresì quando la notizia, in sé stessa vera, sia diffusa in modo insinuante o manipolatorio ovvero in violazione della privacy.
Perché la diffamazione è un fatto più grave dell’ingiuria?
Perché la fisica assenza della vittima, ovvero la sua oggettiva e materiale impossibilità di percepire l’offesa, rende la vittima stessa impossibilitata a difendersi, negando il fatto o dimostrando l’infondatezza dell’asserzione diffamatoria.
Il reato di diffamazione è procedibile d’ufficio?
La risposta è negativa. La procedibilità dell’azione penale, nel caso di reato di diffamazione, è rimessa alla volontà della vittima di chiedere la punizione del colpevole a mezzo di presentazione di atto formale di querela nel termine di tre mesi dalla conoscenza del fatto. Si ricorda che una qL’ultimo comma della suddetta norma incriminatrice prevede un
generico aumento della pena base nel caso in cui l’offesa sia recata a un
corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza
o a una Autorità costituita in collegio.
uerela, per essere ritenuta valida ed esplicativa degli effetti tipici della notizia di reato, deve essere sporta dalla vittima del reato e deve contenere una inequivoca manifestazione di volontà, da parte del querelante, che si proceda penalmente a carico di tutti coloro che risultino autori e/o coautori del fatto incriminato. Ciò perché la lesione della reputazione è danno definibile come grave e meritevole di sanzione penale solo dal diretto
interessato in concreto e non già in generale e da persone estranee.
Quali sono le aggravanti della diffamazione?
- Il secondo comma dell’art. 595 c.p. prevede che la pena della reclusione sia fino a due anni e quella della multa a fino a 2.065 Euro se l’offesa consiste nell’attribuzione alla vittima di un fatto determinato.
Si tratta di un’aggravante che punisce la diffamazione perpetrata in modo da risultare particolarmente credibile e dunque potenzialmente idonea ad arrecare un più grave danno alla reputazione della vittima.
In effetti l’attribuzione a chicchessia di un fatto specifico, circostanziato e compiutamente definito nel tempo e nello spazio induce il pubblico a credere nella veridicità dell’informazione. Viceversa, quando trattasi di voci riferite genericamente e non relative a fatti specifici si è maggiormente portati a credere che l’offesa sia indimostrata, infondata e non proveniente da una fonte di cui sia difficile apprezzare l’affidabilità.
- Il terzo comma dell’art. 595 c.p. prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a Euro 516, allorché l’offesa sia recata con il mezzo della stampa, o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico.
L’aggravante suddetta comporta un significativo e apprezzabile inasprimento della pena allorché l’offesa sia comunicata pubblicamente ad una, spesso indefinita, moltitudine di soggetto a causa della sua divulgazione erga omnes.
Non vi sono dubbi circa il fatto che una lesione della reputazione fatta ad uno sterminato pubblico di uditori sia particolarmente odiosa e suscettibile di recare alla vittima un danno d’immagine pressoché
irreparabile. Ciò anche alla luce del fatto che, in caso di asserzioni di cui sia possibile dimostrare la falsità, potrebbe risultare in concreto impossibile far pervenire a tutte le persone coinvolte una puntuale rettifica.
Ricade sotto la disciplina del suddetto terzo comma anche la diffamazione fatta a mezzo del web, con post sui social media, ovvero a mezzo di commenti in seno a blog o a siti internet, o all’interno di gruppi on line o di forum o ancora a mezzo di articoli pubblicati online.
L’aggravamento della pena si applica a tutti i mezzi di pubblicità, inclusi i social network.
- L’ultimo comma della suddetta norma incriminatrice prevede un generico aumento della pena base nel caso in cui l’offesa sia recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o a una Autorità costituita in collegio.
Quali sono le scriminanti del reato di diffamazione?
- Il legittimo esercizio del diritto di cronaca, di critica e di satira, a patto che siano rispettati i limiti della verità, della continenza e della pertinenza. Nel caso di esercizio del diritto di cronaca il reato è scriminato altresì alla luce dell’interesse pubblico alla diffusione della notizia.
Con il termine verità s’intende, all’evidenza, l’aderenza obiettiva della narrazione alla storicità del fatto.
Col termine continenza si intende una proporzione tra oggetto dell’esposizione e gravità dei termini usati. A mero titolo esemplificativo, nella cronaca di una partita di calcio risulterà inopportuno definire “meritevole di pena detentiva” oppure “criminale” l’errore dell’attaccante a pochi metri dalla porta avversaria. Tali espressioni, se usate, apparirebbero carenti del requisito della continenza (ovvero del senso della misura).
Col termine pertinenza si intende la riconducibilità delle espressioni usate all’oggetto della materia trattata, senza divagazioni o sconfinamenti. In altre parole l’esposizione di fatti e apprezzamenti
potenzialmente diffamatori deve risultare necessario o quantomeno utile alla miglior trattazione dell’argomento affrontato, senza scadere nel gratuito dileggio.
- Ex art. 598 c.p. qualora le offese siano contenuti negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinnanzi alla autorità giudiziaria, ovvero dinnanzi ad una autorità amministrativa, qualora le offese concernano l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo.
È pertanto consentito, in cause pendenti innanzi all’autorità giudiziaria, fare esercizio di vis polemica anche rude e pungente, ai limiti della messa in ridicolo e derisione delle altrui argomentazioni e pretese,
sempre che non si straripi nella gratuita denigrazione, non attinente ai fatti di causa.
Si pensi ad una memoria difensiva, redatta e depositata da un procuratore costituito che, in una causa avente ad oggetto l’inadempimento di una obbligazione nascente in capo all’appaltatore da un contratto d’appalto, sia infarcita di insinuazioni offensive circa la condotta di vita della persona fisica dell’appaltante, senza alcuna attinenza ai fatti dedotti ad oggetto dell’azione legale.
L’avvocato diligente sarà attento a non sconfinare nell’insulto fine a sé stesso ma a contenere le proprie argomentazioni nel solco dell’oggetto della causa.
- Ex art. 599 c.p. nel caso in cui la diffamazione costituisca la reazione ad una provocazione.
